Norme ancora più severe in materia di pubblica sicurezza in occasione delle tre giornate del Pistoia Blues (da domani, 11 luglio, fino alla mattina del 14 luglio): ai provvedimenti in materia di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, si aggiunge una specifica ordinanza del sindaco relativa all’utilizzo dei contenitori di vetro o altro materiale connotato da rigidezza nell’area del centro cittadino.
In particolare, nel comparto della “Sala”, dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del mattino successivo, è vietato l’utilizzo di contenitori di vetro o altro materiale connotato da rigidezza, anche per il trasporto di bevande anche se non alcoliche; i recipienti in plastica o in altro materiale privo di rigidezza devono essere sprovvisti di tappi. Sempre negli stessi giorni ed orari, è vietato accedere recando con sé o trasportando, bevande alcooliche in recipienti aventi capacità superiore ai 66 centilitri, salvo documentata attività di trasporto dal relativo deposito verso gli esercizi di somministrazione autorizzati.
Nel comparto territoriale “ZTL, Sala, APU”, le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, a qualsiasi titolo esercitate, dovranno cessare alle 2.00 del mattino, con obbligo di smobilitazione delle strutture a supporto che interessino il suolo pubblico entro i trenta minuti successivi; dalle 19.00 di ciascun giorno fino alle 2.00 del mattino successivo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai circoli ricreativi e alle attività di commercio, possono somministrare e vendere bevande solo in contenitori di plastica o carta. La somministrazione per il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è ammessa solo all'interno del locale.
Le sanzioni previste vanno da un minimo di 25 euro, fino a un massimo di 500.
In particolare, nel comparto della “Sala”, dalle ore 19.00 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del mattino successivo, è vietato l’utilizzo di contenitori di vetro o altro materiale connotato da rigidezza, anche per il trasporto di bevande anche se non alcoliche; i recipienti in plastica o in altro materiale privo di rigidezza devono essere sprovvisti di tappi. Sempre negli stessi giorni ed orari, è vietato accedere recando con sé o trasportando, bevande alcooliche in recipienti aventi capacità superiore ai 66 centilitri, salvo documentata attività di trasporto dal relativo deposito verso gli esercizi di somministrazione autorizzati.
Nel comparto territoriale “ZTL, Sala, APU”, le attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, a qualsiasi titolo esercitate, dovranno cessare alle 2.00 del mattino, con obbligo di smobilitazione delle strutture a supporto che interessino il suolo pubblico entro i trenta minuti successivi; dalle 19.00 di ciascun giorno fino alle 2.00 del mattino successivo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, oltre ai circoli ricreativi e alle attività di commercio, possono somministrare e vendere bevande solo in contenitori di plastica o carta. La somministrazione per il consumo delle bevande in bicchieri di vetro è ammessa solo all'interno del locale.
Le sanzioni previste vanno da un minimo di 25 euro, fino a un massimo di 500.